SCIA - Variante non sostanziale al progetto di coltivazione

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare gli interventi indicati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2:

  • interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità
  • interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici
  • interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi
  • interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale. E' compresa la demolizione di volumi secondari che fanno parte di una stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione all'interno del resede di riferimento e i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale
  • mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, senza opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
  • demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie (con le modalità costruttive indicate dalla Deliberazione della Giunta regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 12 e 13)
  • installazione di manufatti per gli appostamenti fissi autorizzati per l’esercizio dell’attività venatoria con caratteristiche indicate dalla Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-quater
  • le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB) se non sono riconducibili a attività edilizia libera.

Approfondimenti

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune al momento della presentazione della segnalazione (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 190, com. 1), a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Ultimo aggiornamento: 22/02/2024 10:12.13