Descrizione
La concessione di un passo carrabile può essere richiesta esclusivamente dai proprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile servito dal passo carrabile. Nel caso di società l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante della società proprietaria, mentre in caso di proprietà condominiali le domande possono essere presentate dall'Amministratore dell'immobile interessato.
La concessione di passo carrabile è motivata dall’esigenza di immettere veicoli da un’area ad uso privato ad un’area ad uso pubblico (o viceversa). La concessione dei passi carrabili è subordinata al parere della Polizia Municipale.
Per i passi carrabili di nuova costruzione la presentazione dell’istanza di concessione del passo carrabile può essere effettuata solo dopo aver completato i lavori di costruzione, eseguiti a seguito di regolare autorizzazione comunale rilasciata dagli Uffici tecnici competenti, previo parere preventivo relativo alla conformità dell’accesso al Codice della Strada da parte della Polizia Municipale. All’istanza di concessione del passo carrabile deve essere allegato il parere preventivo precedentemente rilasciato dalla Polizia Municipale e la comunicazione di fine lavori specificando di aver rispettato le prescrizioni degli Uffici tecnici comunali.
Approfondimenti
Gli accessi possono essere di due tipi:
- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):
- dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
- in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio.
Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.