Aprire un passo carrabile

Aprire un passo carrabile

La concessione di un passo carrabile può essere richiesta esclusivamente dai proprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile servito dal passo carrabile. Nel caso di società l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante della società proprietaria, mentre in caso di proprietà condominiali le domande possono essere presentate dall'Amministratore dell'immobile interessato.

La concessione di passo carrabile è motivata dall’esigenza di immettere veicoli da un’area ad uso privato ad un’area ad uso pubblico (o viceversa). La concessione dei passi carrabili è subordinata al parere della Polizia Municipale.

Per i passi carrabili di nuova costruzione la presentazione dell’istanza di concessione del passo carrabile può essere effettuata solo dopo aver completato i lavori di costruzione, eseguiti a seguito di regolare autorizzazione comunale rilasciata dagli Uffici tecnici competenti, previo parere preventivo relativo alla conformità dell’accesso al Codice della Strada da parte della Polizia Municipale. All’istanza di concessione del passo carrabile deve essere allegato il parere preventivo precedentemente rilasciato dalla Polizia Municipale e la comunicazione di fine lavori specificando di aver rispettato le prescrizioni degli Uffici tecnici comunali.

Requisiti soggettivi

Può chiedere l'apertura di un passo carrabile chi vanta un titolo reale sull'area privata.

Requisiti oggettivi

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.

Approfondimenti

Tipologie di accessi

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
Accessi a raso

I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il cartello di passo carrabile

Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):

  • dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
  • in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Passo carrabile provvisorio

Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).

In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.

Pagamento del canone unico patrimoniale

Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. 

In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Polizia locale
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2024 14:48.29